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Il numero 2) dell'articolo 12 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e' sostituito dal seguente: "2) nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono, prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, essere comunque conformi ai limiti di accettabilita' di cui alla tabella C, e successivamente all'avvio del medesimo, adeguarsi inoltre ai limiti di accettabilita', alle norme e alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o dai consorzi che gestiscono il pubblico servizio. I comuni ed i consorzi possono, anche prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, stabilire limiti di accettabilita', norme e prescrizioni regolamentari piu' restrittivi attinenti all'impianto stesso che devono essere approvati dalla regione, tenendo conto dello stato di fatto delle opere di convogliamento e dell'impianto di depurazione. L'adeguamento degli scarichi deve essere realizzato entro novanta giorni dalla data dell'approvazione da parte della regione. In ogni caso, se l'impianto centralizzato di depurazione non entra in funzione, in tutte le sue parti, entro il 31 dicembre 1981, si applicano le norme di cui alla prima parte del presente numero".

Testo in vigore dal 29 dicembre 1979 al 13 giugno 1999

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urn:nir:stato:legge:1979-12-24;650~art15 · fonte su Normattiva