IL D. L.GS. 3 APRILE 2006, N.152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO
Testo vigente dal 29 aprile 2006
IL D. L.GS. 3 APRILE 2006, N.152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO
Testo vigente dal 29 aprile 2006
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 9 e 32 Cost., degli artt. 9, 12, 13, 15, 21, 22 e 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319 nella parte in cui essi escludono l'assoggettamento alla sanzione penale del titolare di uno scarico contra legem proveniente da una installazione adibita a servizi, in quanto si richiede alla Corte di istituire, mediante sentenza additiva in materia penale, un'autonoma figura di reato in deroga al principio di tassatività dei reati e delle pene.
Art. 9 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 12 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 13 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 15 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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5 versioni dal 1976
urn:nir:stato:legge:1976-05-10;319~art12 · fonte su Normattiva