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Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e' sostituito dal seguente: "La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature e' definita dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all'articolo 4. Le regioni, nel definire tale disciplina, tengono conto delle direttive all'uopo fissate, entro il 31 marzo 1980, dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 3, di intesa con la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonche' dei limiti di accettabilita' fissati dalle tabelle allegate alla presente legge e delle situazioni locali in funzione degli obiettivi degli stessi piani di risanamento". Anteriormente alla definizione della disciplina di cui al comma precedente, le regioni, attraverso propri organi sanitari, adottano le misure necessarie a tutela della salute pubblica, secondo quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo modificato dall'articolo 1-ter del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690. Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, integrato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite le regioni e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede a definire le imprese agricole da considerarsi insediamenti civili ai sensi dell'articolo 1-quater del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1979 al 13 giugno 1999

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 472/1987

    Questione inammissibile
    3 dicembre 1987

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 17, ultima parte, della legge 24 dicembre 1979, n 650 ("Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"), sollevata con le ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 25 e 77, primo comma, de…

    Art. 25 cost. · Art. 77 cost. · Art. 6 Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 17 Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1979-12-24;650~art17 · fonte su Normattiva