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I titolari degli scarichi degli insediamenti produttivi, ivi compresi quelli previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, esistenti alla data del 13 giugno 1976 e che alla data del 13 giugno 1979 non abbiano provveduto ad adeguare gli scarichi medesimi ai limiti prescritti dalla legge devono presentare, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un programma dettagliato con l'indicazione della data dell'inizio dei lavori, dei tempi di attuazione nonche' dei costi per l'adeguamento, ove prescritto, alla tabella C della legge 10 maggio 1976, n. 319. La regione, entro tre mesi dalla data di presentazione del programma, autorizza l'attuazione dello stesso, confermandolo ovvero integrandolo con eventuali prescrizioni, con particolare riguardo all'inizio dei lavori, alla entrata in funzione dell'impianto di depurazione, allo smaltimento dei fanghi ed al risparmio energetico. Il termine stabilito per l'attuazione del programma non puo' comunque superare il 1 settembre 1981. 1 L'autorizzazione e' revocata in caso di inosservanza del programma e dei tempi di attuazione dello stesso. Indipendentemente dall'autorizzazione regionale, il titolare dello scarico resta responsabile dell'obbligo di adeguarsi ai limiti previsti dalla legge, a partire dalla data di attuazione dell'impianto di depurazione. Per quanto di competenza del comune, le opere comprese nei programmi previsti dai commi precedenti sono sottoposte alle sole procedure di autorizzazione di cui all'articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con riduzione a trenta giorni del termine stabilito dallo stesso articolo. Il programma e i costi in esso indicati sono valutati dalla regione ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e delle altre agevolazioni di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, nonche' al fine dell'applicazione della sanzione di cui al comma seguente. I soggetti di cui all'articolo 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, che alla data del 13 giugno 1979 non si sono adeguati ai limiti prescritti dalla legge medesima, e successive modificazioni, sono tenuti al pagamento di una somma pari al triplo di quella prevista dal citato articolo 18 e comunque non inferiore a quella risultante dalla moltiplicazione dei sette dodicesimi per cento del costo di investimento, previsto nel programma di cui al presente articolo, per il numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 30 dicembre 1981, n.801 convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 1982, n.62
1Il D.L. 30 dicembre 1981, n.801 convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 1982, n.62 ha disposto (con l'art. 1) che "In deroga a quanto stabilito dall'art. 2, terzo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le regioni possono prorogare fino ad un anno i termini da esse fissati per l'attuazione dei programmi previsti dall'art. 2 della legge medesima."
Testo in vigore dal 6 marzo 1982 al 13 giugno 1999
