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I procedimenti penali per l'inosservanza dei termini di cui all'articolo 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, ed all'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, prorogati dall'ultimo comma dell'articolo 1, sono sospesi sino alla scadenza del termine stabilito nell'autorizzazione rilasciata dalla regione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2, per l'attuazione del programma. La sospensione cessa in tutti i casi in cui e' revocata l'autorizzazione. La sospensione impedisce ogni atto, tranne quelli urgenti di istruzione. Scaduto il termine di cui al primo comma, il giudice interpella l'autorita' competente per il controllo. Se questa accerta che il contravventore ha realizzato il programma nel termine prescritto e che lo scarico e' conforme alle prescrizioni di legge, il giudice dichiara con sentenza non doversi procedere per essere il reato estinto per sopravvenuto adempimento.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1979 al 13 giugno 1999
