La regione Veneto e il Magistrato alle acque di Venezia, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano i provvedimenti necessari ad assicurare la tutela del territorio dagli inquinamenti delle acque. E' fatto obbligo ai privati, imprese ed enti pubblici che scarichino rifiuti nelle fognature o nelle acque della laguna o nei corsi d'acqua che comunque si immettano nella laguna, di costruire, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, mantenere e gestire impianti di depurazione. 2 4 Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita una Commissione parlamentare composta di dieci senatori e dieci deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, norme aventi valore di legge secondo i seguenti criteri direttivi:

  • a)determinazione delle caratteristiche degli impianti di depurazione e dei requisiti delle acque scaricate;
  • b)adeguamento dell'organico del Magistrato alle acque di Venezia ed istituzione di una sezione composta di personale specializzato in materia di inquinamento e di vigilanti lagunari;
  • c)concessione di contributi ad enti pubblici, imprese o privati per la realizzazione di opere di difesa dagli inquinamenti delle acque da graduare in relazione alla natura dell'opera e alla situazione economica degli enti pubblici, delle imprese o dei privati interessati, nel limite massimo, per le imprese e i privati, del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
  • d)statuizione del potere da parte della regione Veneto di surrogarsi ai privati che non abbiano adempiuto all'obbligo di cui al secondo comma. La regione Veneto costituira', con la partecipazione degli altri enti locali, consorzi di imprese, singole imprese interessate, enti e proprietari di abitazioni private, consorzi per la costruzione, manutenzione e gestione di impianti ad uso consortile per la depurazione delle acque. I consorzi usufruiranno dei contributi previsti dalla presente legge. In deroga a quanto previsto dall'articolo 26 della legge 5 marzo 1963, n. 366, chiunque apra, mantenga o comunque effettui nella laguna uno scarico senza aver richiesto la prescritta autorizzazione ovvero continui ad effettuare o mantenere lo scarico dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 10 milioni. In caso di recidiva specifica, e' consentita l'emissione del mandato di cattura. Se lo scarico supera i limiti di accettabilita' di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, si applica sempre la pena dell'arresto. Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione e' punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire 10 milioni. 4
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

La L. 10 maggio 1976, n.319, come modificata dal D.L. 10 agosto 1976, n. 544, convertito con modificazioni dalla L. 8 ottobre 1976, n.690, ha disposto (con l'art. 26, comma 3) che "Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e' prorogato di tre anni".

L. 24 dicembre 1979, n.650

4

La L. 24 dicembre 1979, n.650 ha disposto (con l'art. 1, comma 3), che "il termine di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, modificato dall'articolo 1-ter del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690, sono riaperti a decorrere dalle rispettive date di scadenza e prorogati al 1 marzo 1980".

Testo vigente dal 30 dicembre 1979

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 115/1998

    Questione infondata
    16 aprile 1998

    È manifestamente infondata la questione di legittimtià costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., nei confronti dell'art. 9, sesto comma, ultima parte, della legge 16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia), come sostituito dall'art. 1-ter del d.l. 10 agosto 1976, n. 544 (convertito con modificazioni nella legge 8 ottobre 1976, n. 690) nella parte in cui prevede come illecito penale la immissione nella laguna veneta di scarichi provenienti da pubblica fognatura che superino i valori-limite tabellari. La disparità di trattamento rispetto a quello generalmente applicabile per gli stessi scarichi, che, se effettuati al di fuori delle acque lagunari, in seguito alle innovazioni apportate all'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (come modificato dall'art. 3, comma 1, del d.l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1995, n. 172) sono ora sanzionati solo come illeciti amministrativi, può infatti trovare giustificazione nell'esigenza, apprezzata dal legislatore, e avvertita anche dalla normativa comunitaria (v. direttiva 91/271 CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente le acque reflue urbane) di tutelare in modo particolare le c.d. aree sensibili che - come la laguna di Venezia - comprendono "bacini chiusi, con scarso ricambio e ove possono verificarsi fenomeni di accumulazione". Fermo restando comunque che la configurazione dei reati e la determinazione delle pene edittali appartengono alla politica legislativa e quindi all'incensurabile discrezionalità del legislatore, con l'unico limite della manifesta irragionevolezza, nella specie certo non superato. - Riguardo alla discrezionalità del legislatore riguardo alla previsione di reati e pene v. O. n. 456/1997, nonché S. nn. 84/1997, 370/1996 e 25/1994. red.: S. Pomodoro

    Art. 3 cost. · Art. 9 Interventi per la salvaguardia di Venezia · Art. 21 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 260/1994

    Questione inammissibile
    23 giugno 1994

    È preclusa alla Corte costituzionale dal fondamentale ed inderogabile principio di legalità, consacrato nell'art. 25 Cost., oltre che nel codice penale, una pronuncia la quale avrebbe il risultato di estendere la previsione delle sanzioni accessorie (nella specie quella dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione), oltre i casi che il legislatore penale ha contemplato. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 42, secondo comma, 41, 97, 32 e 9 Cost., dell'art. 9 l. 16 aprile 1973. n. 171). red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 41 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-04-16;171~art9 · fonte su Normattiva