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Le imprese agricole che, per effetto delle, determinazioni del Comitato interministeriale, integrato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 17, sono assimilate agli insediamenti produttivi possono, ai fini dei programmi di cui al primo comma dell'articolo 2 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, nei tempi di cui alla legge medesima e successive modificazioni, usufruire con priorita' dei contributi in conto interessi o in conto capitale ai sensi della legge 1 luglio 1977, n. 403. Per le imprese di cui al comma precedente, i termini di cui all'articolo 2 decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla data della determinazione di cui al precedente comma. Entro tale periodo le imprese presentano, ove non abbiano gia' provveduto, la denuncia di cui all'articolo 15 della citata legge 10 maggio 1976, n. 319.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1979 al 13 giugno 1999

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 472/1987

    Questione inammissibile
    3 dicembre 1987

    Nel caso in cui l'ordinanza di rimessione non chiarisca gli effetti che l'invocata pronuncia di illegittimita` costituzionale produrrebbe sul giudizio a quo, difetta la necessaria motivazione sulla rilevanza della questione. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 25 e 77, primo comma Cost. - degli artt. 6 e 17, ultima parte, legge 24 dicembre 1979, n. 650, nella parte in cui, nel determinare il carattere produttivo di un insediamen- to, ai fini dell'applicazione dei limiti di accettabilita` degli scarichi stabiliti dalla legge a tutela delle acque dagli inqui- namenti, le imprese agricole vanno distinte, tra quelle dedite all'allevamento di bovini, equini, ovini e suini, sulla base delle condizioni determinate da un apposito comitato intermini- steriale). - v. S. n. 108/1982.

    Art. 25 cost. · Art. 77 cost. · Art. 6 Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 17 Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1979-12-24;650~art6 · fonte su Normattiva