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Le imprese agricole che, per effetto delle, determinazioni del Comitato interministeriale, integrato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 17, sono assimilate agli insediamenti produttivi possono, ai fini dei programmi di cui al primo comma dell'articolo 2 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, nei tempi di cui alla legge medesima e successive modificazioni, usufruire con priorita' dei contributi in conto interessi o in conto capitale ai sensi della legge 1 luglio 1977, n. 403. Per le imprese di cui al comma precedente, i termini di cui all'articolo 2 decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla data della determinazione di cui al precedente comma. Entro tale periodo le imprese presentano, ove non abbiano gia' provveduto, la denuncia di cui all'articolo 15 della citata legge 10 maggio 1976, n. 319.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1979 al 13 giugno 1999
