Art. 67

[1]Art. 37 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 e art. 2 legge 8 gennaio 1931, n. 50.

[2]A decorrere dal 1° gennaio 1930 la riduzione di' cui al precedente art. 66 sulle quote teoriche di pensione relative ai servizi prestati dagli ufficiali giudiziari che siano stati iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari prima del 1° gennaio 1924 e siano cessati dal servizio dopo il 31 dicembre 1929 e' stabilita nelle seguenti misure:

[3]40 per cento per gli iscritti che al 1° gennaio 1924 avevano non piu' di 10 anni compiuti di servizio utile;

[4]35 per cento per gli iscritti che alla data stessa avevano piu' di 40 anni compiuti e non piu' di 20 anni compiuti di servizio utile;

[5]30 per cento per gli iscritti che alla data stessa avevano piu' di 20 anni compiuti e non piu' di 30 anni compiuti di servizio utile;

[6]25 per cento per gli iscritti che alla data stessa avevano piu' di 30 anni compiuti di servizio utile.

[7]Le stesse riduzioni si applicano anche nel caso di liquidazione di indennita'.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312~art67 · fonte su Normattiva