Coloro che prima del compimento del sessantacinquesimo anno di eta' cessano dall'iscrizione alla Cassa possono chiedere il trasferimento dei contributi di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a) e secondo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, delle somme eventualmente versate per riscatto di periodi pregressi ai sensi dell'articolo 23 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e dell'articolo 7 della presente legge, nonche' dell'indennita' una tantum prevista dall'articolo 20 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, esclusivamente ai fini della ricongiunzione dei periodi assicurativi presso diverso istituto di assicurazione obbligatoria. Tali importi, su cui sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dal 1› gennaio dell'anno successivo alla data dei relativi pagamenti, sono versati direttamente all'istituto presso il quale l'interessato ha richiesto il ricongiungimento dei periodi contributivi. In caso di mancata ricongiunzione, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta' l'interessato potra' richiedere alla Cassa la restituzione dei contributi di cui al comma 1, oppure la corresponsione di un vitalizio calcolato in conformita' all'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della presente legge. Sono abrogati l'articolo 20 della legge 4 febbraio 1967, n. 37 e l'articolo 21 della legge 20 ottobre 1982, n. 773. La Cassa provvede a corrispondere l'indennita' una tantum e a restituire i contributi, secondo la normativa previgente, agli aventi diritto che ne abbiano fatta regolare domanda prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 14 agosto 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-08-04;236~art6 · fonte su Normattiva