Coloro che siano iscritti alla Cassa dal 1961, hanno facolta' di riscattare agli effetti del calcolo della pensione gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale non concomitanti con rapporto di lavoro subordinato o con altre attivita' coperte da forme di previdenza obbligatorie.
Testo vigente dal 18 ottobre 1990
