La disposizione risultante dal combinato disposto degli articoli 1, n. 3), e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, n. 695, deve essere interpretata nel senso che l'esclusione dell'applicabilita' ai prelievi ed alle altre imposizioni dettate nell'ambito della politica agricola comunitaria nonche' alle relative imposizioni interne, della facilitazione per i dazi, costituita dalla loro applicazione nella misura piu' favorevole all'importatore, ha effetto esclusivamente a decorrere dalla data dell'11 settembre 1976. Conseguentemente l'Amministrazione finanziaria non procede alla riscossione delle differenze dei suddetti prelievi ed imposizioni derivanti da operazioni doganali poste in essere fino al 10 settembre 1976 compreso.

Testo vigente dal 2 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;308~art1 · fonte del testo