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La disposizione contenuta nell'articolo 3 della legge 14 novembre 1962, n. 1617, va intesa nel senso che il compenso spettante al docente per le ore di insegnamento eccedenti l'orario di cattedra negli Istituti di istruzione secondaria deve essere determinato sulla base del solo stipendio iniziale corrispondente al coefficiente in godimento.

Testo in vigore dal 20 agosto 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-08-06;634~art1 · fonte del testo