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La disposizione contenuta nell'articolo 5 della legge 14 novembre 1962, n. 1617, va intesa nel senso che la estensione, in esso prevista, degli articoli 2, 3 e 4 della legge stessa, riguarda tutti gli istituti e scuole di istruzione artistica.
Testo in vigore dal 20 agosto 1966 al 16 dicembre 2010
