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L'articolo 4 della legge 19 marzo 1955, n. 160, va inteso nel senso che tra gli insegnamenti da attribuirsi per supplenza, per il periodo strettamente indispensabile, sono compresi sia quelli non conferibili dai Provveditori agli studi, perche' non rientrano nelle categorie elencate nell'articolo 3 della medesima legge, sia quelli comunque non conferiti dai medesimi Provveditori agli studi.

Testo in vigore dal 10 gennaio 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-12-27;1878~art1 · fonte del testo