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Tra i criteri da definirsi a norma del secondo comma dell'articolo 6 legge 19 marzo 1955, n. 160, si intendono comprese le modalita', secondo le quali i capi di istituto, nell'attuazione del disposto del predetto articolo 4, conferiscono, con carattere eccezionale e temporaneo e revocano, in caso di disponibilita' di aspiranti muniti dei titoli prescritti, supplenze anche a persone munite di titoli di studio inferiori a quelli richiesti per l'ammissione agli esami di abilitazione.

Testo in vigore dal 10 gennaio 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-12-27;1878~art2 · fonte del testo