Art. unico
Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 1957 al 16 dicembre 2010. 70 parole tolte.
tolto: Le espressioni "personale docente della scuola elementare e di quella secondaria" e "personale docente negli Istituti di istruzione artistica di ogni grado" contenute nel comma primo dell'articolo unico della legge 8 dicembre 1956, n. 1429, si riferiscono non solo agli insegnanti ma anche agli ispettori e ai direttori didattici delle scuole elementari statali e ai direttori delle scuole secondarie statali e degli Istituti statali di istruzione artistica di ogni grado.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-12-11;1204~artunico · fonte del testo