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Le espressioni "personale docente della scuola elementare e di quella secondaria" e "personale docente negli Istituti di istruzione artistica di ogni grado" contenute nel comma primo dell'articolo unico della legge 8 dicembre 1956, n. 1429, si riferiscono non solo agli insegnanti ma anche agli ispettori e ai direttori didattici delle scuole elementari statali e ai direttori delle scuole secondarie statali e degli Istituti statali di istruzione artistica di ogni grado.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1957 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1957-12-11;1204~artunico · fonte del testo