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Il secondo comma dell'art. 121 della legge 10 aprile 1954, n. 413, deve intendersi nel senso che le indennita' previste dagli articoli 67 e 68 della predetta legge sono dovute anche agli ufficiali che fra il 1 gennaio 1953 e il 30 aprile 1954 si sono trovati nelle condizioni richieste per l'applicazione degli articoli 100, 102, 106, 108, e 110 della legge stessa.
Testo in vigore dal 19 agosto 1954 al 9 ottobre 2010
