Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 15 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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Articolo abrogato.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
3 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1954 al 9 ottobre 2010. 63 parole tolte.
tolto: Il secondo comma dell'art. 121 della legge 10 aprile 1954, n. 413, deve intendersi nel senso che le indennita' previste dagli articoli 67 e 68 della predetta legge sono dovute anche agli ufficiali che fra il 1 gennaio 1953 e il 30 aprile 1954 si sono trovati nelle condizioni richieste per l'applicazione degli articoli 100, 102, 106, 108, e 110 della legge stessa.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-08-09;659~artunico · fonte del testo