La disposizione dell'art. 10, comma settimo, della legge 11 aprile 1950, n. 130, relativa all'aumento dell'indennita' di studio, va interpretata nel senso che tale aumento spetta anche agli insegnanti collocati nei ruoli speciali transitori, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127.
Testo vigente dal 2 luglio 1954
