Le tabelle dell'indennita' di funzione e dell'assegno perequativo di cui all'art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130, sono sostituite, a decorrere dal 1 luglio 1951, da quelle allegate alla presente legge. A decorrere dalla stessa data e' aumentata di lire 900 mensili lorde l'indennita' di studio spettante al personale insegnante di grado 8° di gruppo B ed al personale di ruolo ispettivo, direttivo ed insegnante delle scuole elementari. Con effetto dal 1 luglio 1951 sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'art. 1 e l'art. 13 della legge 8 aprile 1952, n. 212.
Testo vigente dal 16 marzo 1954
