Le tabelle dell'indennita' di funzione e dell'assegno perequativo di cui all'art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130, sono sostituite, a decorrere dal 1 luglio 1951, da quelle allegate alla presente legge. A decorrere dalla stessa data e' aumentata di lire 900 mensili lorde l'indennita' di studio spettante al personale insegnante di grado 8° di gruppo B ed al personale di ruolo ispettivo, direttivo ed insegnante delle scuole elementari. Con effetto dal 1 luglio 1951 sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'art. 1 e l'art. 13 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

Testo vigente dal 16 marzo 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-03-02;19~art1 · fonte del testo