[1]La misura dell'indennita' di funzione, prevista dall'art. 10, primo comma, della legge 11 aprile 1950, numero 130, e' fissata, per i personali dei gradi 1° e 2° dell'ordinamento gerarchico, rispettivamente in lire trentamila e lire venticinquemila mensili lorde. Per il personale non insegnante di ruolo dei gruppi B e C (o d'ordine) delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, nonche' per il personale esecutivo dei gradi dal 5° al 10° delle Ferrovie dello Stato, per il personale insegnante di grado 8° di gruppo B, per i maestri elementari di ruolo, le rispettive indennita' di funzione o di studio ovvero l'assegno perequativo - di cui all'art. 10, secondo comma, della predetta legge 11 aprile 1950, n. 130 - sono aumentati di lire novecento mensili lorde a decorrere dalla data da cui ha effetto la presente legge. L'assegno perequativo predetto e' aumentato, a favore delle sottoindicate categorie di personale delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, dell'importo mensile lordo a fianco di ciascuna indicato: Personale civile statale statale non di ruolo:
[2]avventizio di 1ª categoria a).............. L. 800 avventizio di 1ª categoria b).............. L. 600 avventizio di 2ª categoria............... L. 400 avventizio di 3ª categoria............... L. 100 Personale subalterno:
[3]commesso capo...................... L. 500 primo commesso e capo agente tecnico.......... L. 300 usciere capo e agente tecnico.............. L. 100 Personale salariato permanente e temporaneo:
[4]capo opera....................... L. 200 operaio specializzato (1ª categoria).......... L. 200 operaia specializzata (6ª categoria).......... L. 200 L'aumento di cui ai precedenti commi non spetta ai personali che fruiscono di altre indennita', assegni, diritti, proventi o compensi che non siano loro attribuiti a titolo personale come corrispettivo di maggiori spese, rischi e responsabilita' per prestazioni individuali. Le categorie di personale alle quali spetta l'aumento sono determinate, per ciascuna Amministrazione, con decreto del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 marzo 1954, n. 19
2con decorrenza dal 1 luglio 1951
La L. 2 marzo 1954, n. 19 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Con effetto dal 1 luglio 1951 sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'art. 1 e l'art. 13 della legge 8 aprile 1952, n. 212."
Testo vigente dal 31 marzo 1954
