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Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 14, secondo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della stessa legge, e' da considerarsi riscattabile, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio civile prestato dal personale, di cui all'articolo 4 della legge stessa, anteriormente all'inquadramento nei ruoli ad esaurimento, nelle Amministrazioni dello Stato e negli organismi ad ordinamento autonomo indicati nello stesso articolo 4, anche se in costanza di rapporto di impiego con enti pubblici o privati e con retribuzione non gravante sul bilancio dello Stato.

Testo in vigore dal 30 luglio 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-07-19;584~art1 · fonte del testo