L'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1952, n. 2990, deve intendersi nel senso che il trattamento ivi previsto compete anche ai sergenti maniscalchi, ai sergenti masicanti ed ai vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri. Analogamente a quanto sancito per i sergenti maggiori nel predetto articolo 2, l'emolumento mensile spettante ai sergenti maniscalchi, ai sergenti musicanti ed ai vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri non puo' avere, in alcun caso, durata superiore ai quattordici anni.

Testo vigente dal 29 febbraio 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-02-14;39~artunico · fonte del testo