Ai maestri direttori dei Corpi musicali dell'Arma dei carabinieri, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' dovuta un'indennita' di lire 9.700 mensili. Ai sottufficiali vice direttori o capi musica dei Corpi musicali suddetti e' dovuta un'indennita' giornaliera di lire 235, non cumulabile con l'indennita' di specializzazione eventualmente spettante ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15. Per i sottufficiali della Marina l'indennita' e' soggetta alle riduzioni stabilite, dall'articolo 3, secondo comma della predetta legge.

Testo vigente dal 9 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-26;710~art2 · fonte del testo