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La norma di cui all'art. 26 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, recante modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, si deve intendere riferita anche alla durata dei periodi minimi di attribuzioni specifiche, quale risulta stabilita per gli ufficiali dell'Esercito, nella colonna 3 della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Testo in vigore dal 21 luglio 1959 al 9 ottobre 2010

urn:nir:stato:legge:1959-06-30;488~artunico · fonte del testo