Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 15 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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Articolo abrogato.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
3 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1959 al 9 ottobre 2010. 88 parole tolte.
tolto: La norma di cui all'art. 26 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, recante modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, si deve intendere riferita anche alla durata dei periodi minimi di attribuzioni specifiche, quale risulta stabilita per gli ufficiali dell'Esercito, nella colonna 3 della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-06-30;488~artunico · fonte del testo