Il numero 3 dell'articolo 16 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, come sostituito dal comma 10 dell'articolo 1 della legge 3 marzo 1987, n. 61, si interpreta nel senso che la disposizione si applica agli iscritti che cessino dal servizio, pur non avendo compiuto il sessantesimo anno di eta', ma possano far valere almeno 15 anni di contribuzione al fondo ed abbiano diritto alla pensione di anzianita' secondo le norme vigenti sull'assicurazione generale obbligatoria.

Testo vigente dal 3 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1988-12-30;559~art1 · fonte su Normattiva