Non è fondata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1991 n. 249 (il quale attribuisce al consulente del lavoro, che abbia compiuto sessantacinque anni di età e che cessi dall'iscrizione all'ente di previdenza, la restituzione dei contributi soggettivi obbligatori versati) nella parte in cui detta norma, al successivo suo comma secondo, stabilisce che il diritto alla restituzione possa essere esercitato anche dai superstiti dell'iscritto deceduto (ma) <<solo nella ipotesi in cui il decesso sia avvenuto in costanza di rapporto assicurativo>>. Premesso che il previsto rimborso da parte di alcune casse professionali dei contributi versati non vale a far venire meno quel principio solidaristico che, nel rappresentare l'impronta caratteristica della previdenza obbigatoria generale, tende, come più volte evidenziato dalla Corte, ad ispirare ormai anche la previdenza dei liberi professionisti (almeno secondo il modello in essa più diffuso, nel quale detto principio, sia pure con valenza endocategoriale, normalmente concorre, combinandosi con quello di corrispettività tra contribuzione e prestazioni, a garantire, a tutti i membri della categoria, una prestazione minima), non risulta nella specie, in primo luogo, violato il principio di eguaglianza, per il profilo della prospettata discriminazione tra superstiti, del defunto iscritto, o non più iscritto, all'albo, risultando la disposizione denunciata espressione, viceversa, della discrezionalità che spetta al legislatore nel conformare il diritto al rimborso dei contributi, anche in considerazione dell'incidenza che lo stesso ha sugli equilibri finanziari della Cassa e ciò specie quando a beneficiarne sono soggetti (i superstiti dell'assicurato) che non hanno direttamente contribuito, attraverso i proventi dell'attività professionale, al finanziamento dell'Ente. Per le stesse ragioni resta esclusa anche la violazione dell'articolo 38 Costituzione. Mentre la censura di violazione del principio di razionalità della legge per asserito rovesciamento del principio dell'ingiustificato arricchimento è frutto di erronea considerazione dei presupposti sulla base dei quali opera l'istituto del rimborso dei contributi, atteso che esso riguarda non già una contribuzione indebita, bensì versamenti legittimamente percepiti dall'ente previdenziale di categoria, in forza di espressa disposizione legislativa, per realizzare le finalità di previdenza ed assistenza cui l'ente stesso è deputato. Ne' può dirsi infine violato l'art. 3 Costituzione, nella comparazione con disposizioni disciplinanti la previdenza di altre categorie professionali, non essendo - come già più volte ribadito - producenti confronti tra i vari sistemi previdenziali dei liberi professionisti al fine di dedurne la violazione del principio di eguaglianza, stante l'autonomia che i sistemi stessi presentano in relazione alle peculiarità di ogni categoria e considerate le rispettive esigenze di equilibrio finanziario. - Sentenze nn. 450/1993 e 390/1995 sulla disciplina dei rimborsi contributivi da parte di Casse professionali. - Sentenza n. 88/1995 e ordinanza n. 369/1995 sulla non comparabilità dei sistemi professionali dei liberi professionisti.
Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 21 Riforma dell'Ente di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro