Il primo comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e' sostituito dal seguente: "La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa. La pensione e' pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione, al due per cento della media dei piu' elevati dieci redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione o alla domanda di pensione presentata ai sensi del secondo comma dell'articolo 1". Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e' sostituito dal seguente: "La misura della pensione non puo' essere inferiore a otto volte il contributo soggettivo minimo in vigore alla data dalla quale decorre la pensione". Il primo periodo del quarto comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e' abrogato. Le percentuali dell'1,50 per cento, dell'1,30 per cento e dell'1 per cento di cui alle lettere a), b) e c) del quarto comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 198l, n. 6, sono sostituite, rispettivamente, dall'1,71 per cento, dall'1,43 per cento e dall'1,14 per cento. Il quinto comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e' abrogato. Il settimo comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio l981, n. 6, e' sostituito dal seguente: "Coloro che dopo la data di decorrenza della pensione continuano l'esercizio della professione, hanno diritto a supplemento di pensione per ogni ulteriore biennio d'iscrizione e contribuzione. Tale supplemento e' pari, per ognuno dei due anni, alla percentuale di cui al primo comma del presente articolo, riferita alla media dei redditi professionali prodotti nei due anni solari antecedenti la scadenza del biennio stesso. Tali redditi sono rivalutati a norma dell'articolo 14. In caso di cancellazione si fa riferimento al periodo maturato al momento della cancellazione stessa, anche se inferiore a due anni".

Testo vigente dal 18 ottobre 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-10-11;290~art2 · fonte su Normattiva