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L'articolo 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493, deve intendersi nel senso che le agevolazioni fiscali menzionate nell'articolo stesso sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negozi, quando ai negozi sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra. Per la concessione delle suddette agevolazioni e' pertanto necessario e sufficiente che ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
- a)che almeno il 50 per cento piu' uno della superficie totale dei piani sopra terra sia destinata ad abitazioni;
- b)che non piu' del 25 per cento della superficie totale dei piani sopra terra sia destinato a negozi.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1967 al 22 dicembre 2008
