Le agevolazioni fiscali previste per le case di abitazione non di lusso dalle leggi 2 luglio 1949, n. 498, 16 aprile 1954, n. 112, 27 gennaio 1955, n. 22, 15 marzo 1956, n. 166, 27 dicembre 1956, n. 1416, e 10 dicembre 1957, n. 1218, sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negozi quando, a questi ultimi, sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra. Restano salvi gli accertamenti gia' effettuati e divenuti comunque definitivi, ne' si la luogo alla restituzione delle imposte gia' pagate. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 dicembre 1967, n. 1212

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La L. 2 dicembre 1967, n. 1212 ha disposto (con l'articolo unico) che "L'articolo 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493, deve intendersi nel senso che le agevolazioni fiscali menzionate nell'articolo stesso sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negozi, quando ai negozi sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra. Per la concessione delle suddette agevolazioni e' pertanto necessario e sufficiente che ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni: a) che almeno il 50 per cento piu' uno della superficie totale dei piani sopra terra sia destinata ad abitazioni; b) che non piu' del 25 per cento della superficie totale dei piani sopra terra sia destinato a negozi".

Testo vigente dal 7 gennaio 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 86/1969

    Questione infondata
    17 aprile 1969

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, cpv., della legge 6 ottobre 1962 n. 1493, in quanto la espressione "ne' si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate", interpretata al lume delle precedenti disposizioni in materia di agevolazioni tributarie nel settore della edilizia e della legge 2 dicembre 1967, n. 1212, che, in via di interpretazione autentica, ne ha precisato la portata e il contenuto, non esclude il rimborso delle imposte pagate in base ad accertamenti non ancora definitivi all'epoca dell'entrata in vigore della legge stessa.

    Art. 3 cost. · Art. 113 cost. · Art. 1 Modifiche ed interpretazioni di norme legislative in materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 gennaio 1968

Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 1962 al 7 gennaio 1968.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 2 dicembre 1967, n. 1212

    La L. 2 dicembre 1967, n. 1212 ha disposto (con l'articolo unico) che "L'articolo 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493, deve intendersi nel senso che le agevolazioni fiscali menzionate nell'articolo stesso sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negozi, quando ai negozi sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra. Per la concessione delle suddette agevolazioni e' pertanto necessario e sufficiente che ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni: a) che almeno il 50 per cento piu' uno della superficie totale dei piani sopra terra sia destinata ad abitazioni; b) che non piu' del 25 per cento della superficie totale dei piani sopra terra sia destinato a negozi".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-10-06;1493~art1 · fonte del testo