Le agevolazioni fiscali previste per le case di abitazione non di lusso dalle leggi 2 luglio 1949, n. 498, 16 aprile 1954, n. 112, 27 gennaio 1955, n. 22, 15 marzo 1956, n. 166, 27 dicembre 1956, n. 1416, e 10 dicembre 1957, n. 1218, sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negozi quando, a questi ultimi, sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra. Restano salvi gli accertamenti gia' effettuati e divenuti comunque definitivi, ne' si la luogo alla restituzione delle imposte gia' pagate. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 dicembre 1967, n. 1212
1La L. 2 dicembre 1967, n. 1212 ha disposto (con l'articolo unico) che "L'articolo 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493, deve intendersi nel senso che le agevolazioni fiscali menzionate nell'articolo stesso sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negozi, quando ai negozi sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra. Per la concessione delle suddette agevolazioni e' pertanto necessario e sufficiente che ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni: a) che almeno il 50 per cento piu' uno della superficie totale dei piani sopra terra sia destinata ad abitazioni; b) che non piu' del 25 per cento della superficie totale dei piani sopra terra sia destinato a negozi".
Testo vigente dal 7 gennaio 1968
