Il diritto di contingenza stabilito con la legge 19 maggio 1971, n. 367, nella misura dello 0,25 per cento annuo nei confronti della sezione autonoma di cui alla legge 6 marzo 1950, n. 108, si applica a tutti i mutui erogati in contanti con emissione a fronte degli stessi di obbligazioni al tasso del 5 per cento o 5,50 per cento o 6 per cento fino a tutto il 31 dicembre 1970. Tale diritto di contingenza nella misura predetta si applica altresi' ai mutui stipulati con contratti condizionati alla suindicata data del 31 dicembre 1970, a fronte dei quali sono state successivamente emesse obbligazioni al tasso del 5 per cento, 5,50 per cento e 6 per cento.

Testo vigente dal 26 marzo 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-03-11;73~artunico · fonte del testo