Le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 214, concernenti l'autorizzazione agli Istituti esercenti il credito fondiario ed agli altri enti o istituti, indicati nell'art. 4 dello stesso decreto, di applicare temporaneamente un diritto di contingenza quale addizionale del diritto di commissione ((loro spettante sui capitali dati a mutuo)) gia' prorogate con la legge 20 maggio 1949, n. 330, continuano ad avere efficacia dal 1 gennaio 1950 fino al 1 gennaio 1955, con la seguente modificazione al secondo comma dell'art. 1 del decreto medesimo: "La misura del diritto di contingenza non potra', aggiunta al diritto di commissione di cui al decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 83, superare gli importi sottoindicati per ogni cento lire di capitale originariamente mutuato: lire 1,50, per le semestralita' in iscadenza nel periodo dal 1 gennaio 1950 al 1 gennaio 1951; lire 1,40, per le semestralita' in iscadenza nel periodo dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1952; lire 1,30, per le semestralita' in iscadenza nel periodo dal 1 gennaio 1952 al 1 gennaio 1953; lire 1,20, per le semestralita' in iscadenza nel periodo dal 1 gennaio 1953 al 1 gennaio 1954; lire 1,10, per le semestralita' in iscadenza nel periodo dal 1 gennaio 1954 al 1 gennaio 1955".

Testo vigente dal 9 agosto 1950

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 agosto 1950

Confronto con la versione in vigore dal 3 luglio 1950 al 9 agosto 1950. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… temporaneamente un diritto di contingenza quale addizionale del diritto di commissione loro spettante sui tolto: capitoli aggiunto: capitali dati a mutuotolto: , gia' prorogate con la legge 20 maggio 1949, n. 330, continuano ad avere …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-06-09;393~artunico · fonte del testo