Per "istituzioni scolastiche italiane" di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, si devono intendere le istituzioni scolastiche statali e, secondo le indicazioni previste dalla legge, le scuole che hanno lo status giuridico di scuole pareggiate o legalmente riconosciute, con la conseguente esclusione di tutte quelle scuole private che non risultino sedi di esame statale di maturita'. Nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 l'esame di maturita' puo' valere ai fini del conseguimento del baccellierato internazionale solo se autorizzato ai sensi delle disposizioni riguardanti la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. Resta ferma l'applicabilita' della legge 30 ottobre 1986, n. 738, nei confronti delle istituzioni scolastiche straniere funzionanti all'estero o in Italia.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-17;202~art1 · fonte su Normattiva