Il termine di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e' riaperto per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Coloro che si avvalgono della disposizione di cui al primo comma precedente sono tenuti a corrispondere alla Cassa il contributo di cui al terzo comma dell'articolo 29 secondo quanto in detto articolo previsto e comunque in misura non inferiore a lire seicentomila annue.

Testo vigente dal 12 maggio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;175~art3 · fonte su Normattiva