Art. 11 — Procedura per l'iscrizione alla Cassa e relative infrazioni
Il secondo comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e' sostituito dal seguente: "L'iscrizione alla Cassa avviene su domanda, con provvedimento della giunta esecutiva comunicato all'interessato. La domanda deve essere inviata alla Cassa entro l'anno solare successivo a quello nel quale l'interessato ha raggiunto il minimo di reddito o il minimo di volume di affari, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati per l'accertamento dell'esercizio continuativo della professione. Nel caso di infrazione all'obbligo di presentazione della domanda entro il termine suddetto, la giunta esecutiva provvede all'iscrizione d'ufficio, e l'interessato e' tenuto a pagare, oltre ai contributi arretrati con gli interessi e la sanzione di cui al quarto e al quinto comma dell'articolo 18, anche una penalita' pari alla meta' dei contributi arretrati; per contributi arretrati si intendono quelli il cui termine di pagamento sarebbe gia' scaduto se l'iscrizione fosse stata chiesta tempestivamente. Gli effetti dell'iscrizione decorrono dall'anno in cui e' stato raggiunto il minimo di reddito o il minimo di volume d'affari, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati. Nel caso previsto del sesto comma del presente articolo, e nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319, l'iscrizione decorre dall'anno di presentazione della domanda". Il sesto comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e' sostituito dal seguente: "L'iscrizione alla Cassa e' facoltativa per i praticanti abilitati al patrocinio. La facolta' di iscrizione per gli anni in cui il praticante era abilitato al patrocinio puo' essere esercitata anche con la domanda di iscrizione prevista al secondo comma. L'interessato deve provvedere, nei modi stabiliti dal terzo comma dell'articolo 18 ed entro sei mesi dall'accoglimento della domanda, al pagamento in unica soluzione dei contributi dovuti per gli anni arretrati e dei relativi interessi precisati nella comunicazione di accoglimento della domanda; tali interessi sono calcolati ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 18, con decorrenza da quelle che sarebbero state le scadenze di pagamento dei contributi se l'iscrizione fosse avvenuta all'inizio del periodo di retrodatazione. Su richiesta dell'interessato la giunta esecutiva puo' concedere per il pagamento una dilazione rateale non superiore a tre annualita', con l'aggiunta degli ulteriori interessi nella misura prevista dal citato quarto comma dell'articolo 18 e con riscossione a mezzo di ruoli ai sensi del sesto comma dello stesso articolo 18".
Testo vigente dal 20 febbraio 1992
