Art. 12 — Retrodatazione di iscrizioni già avvenute
Il termine di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e' riaperto per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai soli fini della retrodatazione degli effetti di iscrizioni gia' avvenute. La facolta' di retrodatazione e' estesa ai superstiti degli iscritti deceduti dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 576 del 1980. Chi si avvale della disposizione di cui al comma 1 del presente articolo e' tenuto a corrispondere alla Cassa il contributo di cui al terzo comma dell'articolo 29 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come sostituito dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, secondo quanto previsto nel predetto articolo 29 e comunque in misura non inferiore, per ogni anno di retrodatazione, al contributo soggettivo minimo stabilito per l'anno di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 20 febbraio 1992
