Gli iscritti della Cassa di cui al quarto comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, che abbiano assunto la carica prima dell'entrata in vigore della legge stessa, possono esercitare la facolta' di supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito anteriormente all'entrata in vigore della suddetta legge, rivalutato a norma dell'articolo 15 della stessa legge 20 settembre 1980, n. 576, anche se tale reddito e' stato conseguito dopo l'assunzione della carica.
Testo vigente dal 12 maggio 1983
