Gli iscritti della Cassa di cui al quarto comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, che abbiano assunto la carica prima dell'entrata in vigore della legge stessa, possono esercitare la facolta' di supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito anteriormente all'entrata in vigore della suddetta legge, rivalutato a norma dell'articolo 15 della stessa legge 20 settembre 1980, n. 576, anche se tale reddito e' stato conseguito dopo l'assunzione della carica.

Testo vigente dal 12 maggio 1983

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-05-02;175~art6 · fonte su Normattiva