Art. 1 — Pensione di vecchiaia
Il primo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, gia' sostituito dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, e' sostituito dal seguente: "La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e sempre che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui al primo comma dell'articolo 21. La pensione e' pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei piu' elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione". Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e' sostituito dal seguente: "La misura della pensione non puo' essere inferiore a otto volte il contributo minimo soggettivo a carico dell'iscritto nell'anno solare anteriore a quello di decorrenza della pensione". Il quarto comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e' abrogato. Al quinto comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, le percentuali indicate, rispettivamente, nell'alinea e nelle lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: "1,75", "1,50", "1,30" e "1,15". Il penultimo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e' sostituito dal seguente: "Coloro che, dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, hanno diritto ad un supplemento di pensione alla scadenza dei primi due anni successivi alla maturazione del diritto a pensione e ad un ulteriore supplemento al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione ed in ogni caso dal mese successivo alla cancellazione dagli albi per qualsiasi motivo, anche per causa di morte, quando tale cancellazione sia antecedente al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione. I supplementi sono calcolati per ogni anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, in base alle percentuali di cui al primo e al quarto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle con- siderate per il calcolo della pensione, con applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma". L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e' sostituito dal seguente: "Alle scadenze indicate dall'articolo 13, primo comma, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, su proposta della Cassa, la percentuale di cui al primo comma del presente articolo puo' essere aumentata, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, sino al 2 per cento. In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate le percentuali di cui al quarto comma del presente articolo".
Testo vigente dal 20 febbraio 1992
