Le disposizioni della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano, con effetto dalla data prevista da ciascuna disposizione e nei confronti dei destinatari tassativamente indicati nelle leggi stesse, anche nei confronti dei trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Testo vigente dal 11 maggio 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-05-09;118~artunico · fonte su Normattiva