A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, ai titolari di pensione del fondo speciale istituito con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, si applicano, per quanto concerne le quote di maggiorazione per i familiari a carico, le disposizioni vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti. Le quote di maggiorazione di cui al comma precedente sono poste a carico della cassa unica assegni familiari.

Testo vigente dal 16 luglio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-01;296~art4 · fonte su Normattiva