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L'aumento della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani previsto dai commi terzo e quarto dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, non puo' superare il 100 per cento, nel 1978, e un ulteriore 100 per cento, nel 1979, delle tariffe in vigore nel 1977, Tuttavia - per il 1978 - rimarranno operanti le determinazioni di tariffa che - per tutti o per alcuni tipi di utenza - eccedono - per tale anno - il limite del 100 per cento rispetto a quella in vigore per il 1977, se gia' deliberata nel termine fissato all'articolo 273 del testo unico delle leggi sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 7 agosto 1978 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-07-21;416~art1 · fonte del testo