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Agli effetti dei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, si intende che le percentuali di addizionale, rispettivamente del 50 per cento all'imposta sulla pubblicita' e dell'80 per cento ai diritti sulle pubbliche affissioni, devono applicarsi sull'intero importo del tributo determinato in base alle tariffe deliberate o prorogate per il 1978, comprensivo delle maggiorazioni e, nel caso siano ammissibili, al netto delle riduzioni stabilite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639.

Testo in vigore dal 7 agosto 1978 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1978-07-21;416~art2 · fonte del testo