La facolta' prevista dall'art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110, ai fini della determinazione di uno speciale regime di imposizione dell'imposta generale sull'entrata per il commercio delle acque e bevande gassate, deve intendersi riferita anche al commercio delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola.

Testo vigente dal 15 dicembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-11-27;1358~artunico · fonte del testo