L'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata, istituita con il decreto-legge 7 ottobre 1965, h. 1118, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, successivamente modificata dalla legge 29 maggio 1967, n. 370, non e' dovuta per gli atti economici relativi al commercio delle materie prime tessili di cui all'articolo 3 del decreto-legge medesimo, compiuti dal 10 ottobre 1965 al 21 dicembre 1965, dalle imprese produttrici di filati contenenti lana in quantita' non superiore al 10 per cento.

Testo vigente dal 16 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1054~art1 · fonte su Normattiva