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[1]La formula "intera proprieta'" contenuta nel primo comma dell'articolo 4 della legge 21 ottobre 1950, numero 841, deve interpretarsi nel senso di proprieta' di tutti i beni terrieri situati in qualunque parte del territorio della Repubblica italiana.

[2]La presente legge, munita di sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data ad Arpy di Morgex, addi' 16 agosto 1952

[4]EINAUDI

[5]DE GASPERI - FANFANI - ZOLI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Testo in vigore dal 20 settembre 1952 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1206~artunico · fonte del testo