Per i giudici della Corte costituzionale, la liquidazione dei trattamenti di quiescenza e di previdenza deve intendersi riferita all'intera retribuzione loro spettante ai sensi dell'articolo 12, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Tale disposizione si applica sia agli effetti dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1958, n. 265, concernente integrazioni e modificazioni alla legge 11 marzo 1953, n. 87, relativa all'organizzazione e al funzionamento della Corte costituzionale, sia agli effetti dell'articolo 48 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la previdenza del personale statale, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619. Negli anni di servizio considerati nell'articolo 48 di cui al predetto regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, debbono intendersi computabili anche quelli di permanenza nella carica di giudice della Corte costituzionale.
Testo vigente dal 13 dicembre 1971
