I giudici della Corte costituzionale che sono stati nominati tra gli avvocati con venti anni di esercizio e che non sono dipendenti dello Stato conseguono, allo atto della cessazione dalla carica, il diritto alla pensione quando abbiano esercitato le funzioni per almeno nove anni o quando, per effetto dei riconoscimenti e dei riscatti previsti dal successivo articolo 2, raggiungano i quindici anni di anzianita' utile a pensione. Qualora tali periodi non siano raggiunti, agli stessi giudici spetta, per ogni anno di servizio utile, un'indennita' pari a quella spettante ai dipendenti statali che cessano dal servizio senza diritto a pensione. Ai giudici di cui al primo comma si applicano le disposizioni relative alla previdenza ed assistenza degli impiegati civili dello Stato.

Testo vigente dal 6 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-04-16;124~art1 · fonte del testo