I trattamenti di quiescenza previsti dalla presente legge, sia per le pensioni dirette che per quelle di riversibilita', sono erogati dalla Corte costituzionale a carico del proprio bilancio. L'indennita' di buonuscita di cui all'articolo 48 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni, e' a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Testo vigente dal 6 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-04-16;124~art3 · fonte su Normattiva